Statuto

“Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale”

Denominazione

Art.1)   E’ costituita con sede in Genova, Piazza Matteotti 9,  l’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale”, Associazione di Promozione Sociale (in forma abbreviata “Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale APS”) regolata dal presente statuto e, in quanto non disponga, dal D.Lgs. n. 117 del 2017, dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.

Scopo

Art.2) L’Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale come infra individuata e stabilita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza  finalità  di lucro e nel pieno rispetto  della libertà  e dignità degli associati, senza discriminazioni economiche, sociali, religiose o politiche.

L’Associazione esercita in via principale l’attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017, relativa alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5.

In tale quadro  l’associazione si propone  di accrescere il patrimonio  artistico culturale  della regione Liguria, di collaborare  per la  conservazione dei beni  e delle tradizioni locali e di stimolare l’interesse  alla loro  conoscenza; di formare  una categoria  di amatori  e di collezionisti  che contribuiscano  alla valorizzazione  e al mantenimento di tale patrimonio  e di tali tradizioni. L’Associazione intende inoltre  aprirsi  e partecipare alla cultura artistica anche al di là dei confini  regionali e nazionali.

Per l’attuazione  di questi scopi l’associazione, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale svolta ed al perseguimento delle proprie finalità, può assumere  lavoratori dipendenti  o avvalersi  di prestazioni  di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti fissati dall’art. 36 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e dalla normativa vigente.

L’associazione intende: promuovere ed organizzare attività a  carattere culturale che possano direttamente o indirettamente contribuire ad aumentare il prestigio e l’importanza dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale; sostenere le manifestazioni culturali organizzate dai Musei Liguri e da Palazzo Ducale per accrescere la partecipazione del pubblico e favorirne l’inserimento nella vita culturale a livello non solo cittadino ma anche nazionale ed internazionale; provocare donazioni ai musei di beni culturali di indiscusso valore, i quali arricchiscano e completino le collezioni già in essi adunate; curare la raccolta dei mezzi finanziari per acquistare quanto necessario ai fini del funzionamento e del mantenimento delle strutture museali; promuovere conferenze, corsi di aggiornamento, spettacoli, concerti, pubblicazioni, visite alle collezioni pubbliche e private italiane e straniere, esposizioni temporanee e permanenti; collaborare con altre associazioni culturali; in una parola tutte le iniziative utili per tenere viva la cultura artistica nella  sua accezione più ampia; sviluppare attività di volontariato.

L’eventuale esercizio di attività diverse rispetto all’attività principale, rispetto ad essa secondarie e strumentali, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è in ogni caso subordinato alle condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Soci

Art.3) L’Associazione ha soci ordinari, sostenitori, juniores e onorari. Divengono soci ordinari o sostenitori dell’Associazione quelle persone fisiche, che ne facciano domanda al consiglio di  amministrazione che delibera l’ammissione a maggioranza dei presenti. Divengono soci juniores dell’Associazione coloro i quali, non avendo superato trenta anni di età, ne facciano domanda.

Divengono soci ordinari o sostenitori anche le Associazioni di Promozione Sociale che ne facciano domanda al consiglio di amministrazione che delibera l’ammissione a maggioranza dei presenti, ovvero anche altri Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117 del 2017 o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto  delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.

La quota associativa non è trasferibile.

Nei successivi articoli sono elencati i diritti e gli obblighi dei soci (art. 5-7-11-12-16-18).

Le quote annue associative che i soci ordinari e juniores dovranno versare saranno fissate anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

Sono  soci  onorari coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze verso i musei della regione o verso l’Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. Ciascun socio ha diritto di proporre la nomina a socio onorario dell’Associazione di una  persona che abbia particolari meriti culturali ed artistici. Le proposte saranno esaminate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione.

La quota vale per l’anno solare in cui è versata  ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avviene dopo il primo settembre.

I soci non assumono alcuna responsabilità nella conduzione dell’Associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 117 del 2017, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Categorie di Soci

Art.4) L’assemblea dei soci, ravvisandone l’opportunità, può istituire altre categorie di soci, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3.  E’ compito del Consiglio di amministrazione fissare l’ammontare delle quote sociali,  ferme restando naturalmente quelle già versate.

Recesso-Esclusione

Art.5)   Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso l’iscrizione si intende rinnovata per l’anno successivo.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art.24 C.C., è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Patrimonio

Art.6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

dalle quote dei soci e da contribuzioni pubbliche o private di qualsiasi natura, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, e ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste  all’art. 2.

Organi sociali

Art.7) Sono organi dell’Associazione:

-l’Assemblea dei soci

-il Consiglio di Amministrazione

-il Presidente e i Vice Presidenti

-l’organo di controllo, se nominato

Assemblea

Art.8) L’Assemblea  generale è costituita  da tutti i soci di cui all’art.3 ed è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione. Ad essa devono essere sottoposti:

-la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento economico, culturale ed artistico dell’Associazione

-il bilancio dell’esercizio sociale

– la nomina del Consiglio di Amministrazione

-quando prevista, la nomina dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

– le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti

– le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto

– l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

– lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione

-gli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

Art.9) L’Assemblea generale straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando gliene sia fatta  richiesta motivata  e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

Art.10) Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta spedita a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.11) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno validamente costituite con la presenza di almeno metà dei soci e le loro deliberazioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il numero di soci necessario per la validità della seduta, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

La modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti.

Ciascun socio può rappresentare un numero massimo di tre associati, anche mediante semplice delega sulla lettera d’invito.

E’ consentita l’espressione del voto per corrispondenza.

Consiglio di Amministrazione

Art.12) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette a quindici persone elette dall’Assemblea tra i soci ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni e ad esso spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o piu’ consiglieri determinati poteri per il raggiungimento di determinate finalità.

Il Consiglio è rieleggibile. Venendo a mancare uno o più consiglieri durante l’esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli interinalmente con i non eletti sino alla prossima assemblea.

Le cariche sociali non sono in alcun modo remunerate.

Art.13) Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti che durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. Spetta al presidente la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a  terzi. La firma sociale spetta al presidente o, in mancanza, ad uno dei vicepresidenti e ad un consigliere congiuntamente.

Art.14) Il Consiglio è convocato dal presidente o dai vicepresidenti congiuntamente, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvo casi d’urgenza) e contenente l’ordine del giorno.

Esso deve essere altresì convocato quando almeno un terzo dei  Consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione  degli argomenti da trattarsi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l’intervento della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni dovrà essere redatto verbale  portato a conoscenza dei consiglieri, i quali potranno fare le loro osservazioni che verranno discusse nel  consiglio successivo.

Organo di controllo

Art. 15) L’Associazione potrà nominare un organo di controllo, determinando il numero dei suoi membri e le sue funzioni.

Nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 117 del 2017 la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria ed i suoi componenti devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2 del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 117 del 2017,  l’organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti ed è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Esercizio Sociale – Bilancio

Art.17) L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno ed ogni anno deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio, ovvero, il rendiconto per cassa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, che deve essere sottoposto all’assemblea entro il mese di aprile dell’esercizio successivo.

Durata e scioglimento

Art.18) La durata dell’Associazione è illimitata. Può essere previsto lo scioglimento col voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti.

L’Associazione si scioglie altresì decorso un anno dal momento in cui il numero dei Soci è diventato inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione è obbligatorio devolvere, a fini di utilità sociale, il patrimonio che residua dopo la liquidazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è rimessa a………..

Genova, 26 giugno 2019

Il Presidente

Avv. Giorgio Teglio